
Alcune modifiche al C.d.S. - introdotte dalla legge 120/2010 - di particolare rilievo per l’autotrasporto
Le recenti modifiche apportate al "Nuovo Codice della Strada", hanno profondamente modificato alcune norme comportamentali di chi svolge la professione di autotrasportatore, sia esso imprenditore o autista professionale. Ci siamo posti l'obiettivo di offrire un "memorandum", sintetico ed esaustivo, dei cambiamenti avvenuti.
Art. 80: nel caso in cui si circoli con un veicolo non sottoposto a revisione annuale o biennale, questo (il veicolo) viene sospeso e sottratto dalla circolazione (fermato dove si trova) dall’agente accertatore la violazione. In precedenza, oltre alla sanzione pecuniaria, veniva ritirato solo il libretto di circolazione e si permetteva al conducente del veicolo di recarsi presso un luogo di sua preferenza dove depositare il mezzo.
Art. 174: completamente riformulato questo articolo che disciplina i “tempi di guida e di riposo” dei conducenti professionali. Nuove e più importanti sanzioni per quest’ultimi (conducenti) e per l’impresa.
Art. 100: le targhe dei veicoli diventano personali. Queste non seguiranno più il veicolo in caso di cessione ma saranno trattenute dal titolare per possibili altre immatricolazioni.
Art. 115: si potrà continuare a guidare mezzi commerciali e autobus fino a 68 anni, previo esame d’idoneità da sostenere (dopo il “vecchio” termine a scadenza) anno per anno.
Art. 126-bis: al fine di recuperare i punti decurtati (6 punti ovvero 9) ora si dovrà sostenere un esame finale. Inoltre, chi commette 4 violazioni in un anno che comportano la decurtazione, per ognuna, di almeno 5 punti, si dovrà sostenere l’esame di idoneità tecnica (quello per conseguire la patente).
Art. 142: viene ufficializzato il “tutor” per il rilevamento delle velocità e vengono inaspriti i commi 9 (superamento della velocità consentita oltre 40 km/h) e 9-bis (superamento di oltre 60 km/h).
Art. 176: circolare, anche per brevi tratti, in autostrada o nelle strade extra urbane principali sulla carreggiata, sulle rampe e sulle corsie d’emergenza contromano, oltre alle sanzioni pecuniarie comporterà pure la revoca della patente (esempio: errore nell’uscita e quindi breve tratto contromano).
Art. 179: chi non inserisce la scheda personale nel crono digitale realizzerà la violazione di guida senza far uso del crono (sanzione pecuniaria da € 779 a € 3,119 e accessoria della sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi).
Art. 180: il conducente di veicoli adibiti al trasporto di merci e persone, quando previsto dovrà portare a bordo la propria CQC.
Art. 186: viene depenalizzato il comma 2, lettera “a” (alcolemia accertata superiore a 0,5 g/l e fino a 0,8 g/l) che ora diventa solo sanzione amministrativa.
Art. 186-bis: viene introdotto nel vigente C.d.S. questo nuovo articolo, rivolto, prevalentemente, ai conducenti professionali, stabilendo che questi non possono assumere in alcun modo prodotti alcolici (tasso di alcolemia pari e non superiore a 0,0). Chi sarà trovato alla guida di un mezzo commerciale con un tasso di alcolemia superiore a 1,5 g/l, oltre alla revoca della patente viene pure previsto il licenziamento per giusta causa.
Art. 189: il conducente che è causa di incidente stradale, da cui derivi danno ad animali d’affezione o da reddito, deve fermarsi e prestare aiuto.
Art. 200: il verbale di contestazione è valido sia che sia scritto a mano (come avviene oggi) e sia che sia redatto con sistemi informatici.
Art. 201: la notificazione della sanzione (la contestazione di una violazione fatta in epoca successiva) deve essere eseguita entro 90 giorni (prima 150 gg).
Art. 202: alcune violazioni al codice della strada (tra cui anche l’art. 174), se commesse da un conducente che guida un mezzo commerciale ed è in possesso della patente di guida cat. “C” e superiore, dovrà pagare la relativa sanzione pecuniaria immediatamente a mani dell’Agente accertatore ovvero dovrà versare immediatamente un a cauzione pari al doppio della sanzione ascritta. In caso di mancato pagamento si procederà con il fermo amministrativo del veicolo.
Art. 218: in caso di sospensione della patente, come conseguenza di una violazione al C.d.S. , si potrà chiedere al Prefetto un permesso “speciale” per poter guidare per recarsi al lavoro o per motivi umanitari. Nel caso di abuso di questo titolo si ha la revoca della patente.
Art. 219: nel caso di revoca della patente non si potrà conseguire altra patente prima di due anni (in precedenza un anno) che diventano tre anni nel caso di revoca per violazione all’art. 186 o all’art. 187.
Art. 223: nel caso in cui da violazioni al C.d.S. derivi un incidente con danno a persone, la patente di guida viene immediatamente ritirata dagli Organi di Polizia Stradale intervenuti.
Altre novità proposte dalla legge 120/2010:
Per i conducenti che esercitano l’attività di autotrasporto è previsto l’obbligo, in sede di rinnovo della patente, di esibire certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Viene modificato il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prevedendo, tra l’altro, che:
1) quando dalla violazione degli articoli del C.d.S., previsti dall’art. 7, derivi la morte di persone ovvero feriti gravi, è sempre disposta la verifica presso il vettore e gli altri soggetti della filiera del trasporto sul rispetto delle norme di sicurezza stradale;
2) il cittadino straniero con patente personale non convertibile che abbia la residenza in Italia da più di un anno e che sia alle dipendenze di una ditta di autotrasporto italiana, può chiedere la conversione senza altri obblighi.
Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria, con la previsione sanzionatoria autonoma. Inoltre è stato stabilito (prima non lo era) che la sanzione deve essere pagata immediatamente.



